Art. 6.

      1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, obbligatorio per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli aspiranti devono frequentare

 

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gli appositi corsi indetti e gestiti dai comitati regionali. Al termine di tali corsi gli aspiranti dichiarati idonei devono prestare giuramento dinanzi al presidente del tribunale, con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e scrupolo, serbandone il segreto».
      2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro dell'interno, su proposta del presidente del comitato regionale di cui all'articolo 4 e ha validità per tutto il territorio nazionale. Trattandosi di documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio, in caso di denuncia penale o di mancanza grave, il Ministro dell'interno, sentito il parere del comitato regionale competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione del brevetto stesso, salvo revoca definitiva in casi di condanna penale. In caso di sospensione temporanea, la guardia particolare giurata conserva il diritto alla retribuzione nei limiti stabiliti all'articolo 14.
      3. Il possesso del brevetto di nomina a guardia particolare giurata costituisce titolo valido per l'acquisto e il porto di arma comune da sparo per difesa personale e sostituisce il nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni e la licenza prevista dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, salvo ogni altro obbligo di legge.